CURRICULUM VITAE

GENITORI: Francesco I e Maria Isabella di Borbone-Spagna (1789-1848)

LUOGO E DATA DI NASCITA: Palermo, 12 gennaio 1810
LUOGO E DATA DI MORTE: Napoli, 22 maggio 1859

MATRIMONI:
I - 21 novembre 1832 con Maria Cristina di Savoia (1812-1836);
II - 9 gennaio 1837 con Maria Teresa d'Asburgo-Teschen (1816-1867).
FIGLI:
Francesco (1836-1894); - Luigi (1838-1886); - Alberto (1839-1844); - Alfonso (1841-1934);
- Maria Annunziata (1843-1871); - Maria Immacolata (1844-1899); - Gaetano (1846-1871); - Giuseppe (1849-1851); - Maria Pia (1849-1882);
- Vincenzo (1851-1854); - Pasquale (1852-1904); - Maria Luisa (1855-1874); - Gennaro (1857-1867).

PROCLAMAZIONE: Napoli, 8 novembre 1830.
DURATA DEL REGNO: 8 novembre 1830 - 22 maggio1859.
STEMMI CENSITI: 1838 A; 1838 B; 1843; 1852; SIGILLI CENSITI: 1843; 1858.

(*WORK IN PROGRESS)

*ATTI PRINCIPALI (Elenco):
1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845;
1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1853; 1854; 1855; 1856; 1857; 1858; 1859.

*MINISTRI SEGRETARI DI STATI E LUOGOTENENTI

ELENCO DEI TITOLI E RICONOSCIMENTI NOBILIARI CONCESSI

ELENCO dei PARI del REGNO delle DUE SICILIE

Gli atti indicizzati sono desunti dal progressivo spoglio della Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. I regesti sono pubblicati dal e sul blog Decretiamo, mentre sigilli, stemmi e documenti correlati sono censiti su Stemmi e Sigilli.

mercoledì 27 marzo 2013

Atti principali del 1831

Si riporta di seguito l'elenco degli atti principali (leggi, decreti, regolamenti) del Regno delle Due Sicilie nel 1831, sotto Ferdinando II, così come desunti dalla Collezione delle leggi e decreti reali.

- Decreto riguardante l'organizzazione del governo di Sicilia, seguito da Decreto di riforma del relativo art. 4; - Regolamento per il nuovo distintivo degli ufficiali al seguito di Sua Maestà; - Decreto che introduce una nuova ritenuta sui redditi e sulle pensioni; - Decreto che prescrive tagli alle spese degli enti locali al di qua del faro per convertirli nella dimunuzione delle tasse comunali, e successivo Decreto che estende gli stessi tagli a ospizi, stabilimenti di beneficenza e luoghi pii-laicali; - Decreto e regolamento su attribuzioni e doveri degli ufficiali superiori del R. Esercito; - Decreto sulle competenze dei giudizi rispetto alle vendite coatte; - Decreto che regola l'organizzazione, l'arruolamento e il servizio del corpo degli artiglieri littorali; - Decreto che approva il nuovo regolamento vaccinico per i domini al di qua del Faro; - Decreto che regola il conferimento e l'ottenimento dei gradi militari per piloti e nostromi della real marina; - decreto che abolisce la privativa del tabacco nei domini oltre il Faro; - Decreto sul bollo doganale per le merci forestiere; - Decreto che stabilisce il peso degli equipaggi e degli effetti monetari che i viaggiatori possono trasportare sulle vetture postali; - Decreto sui pensionati condannati per crimini commessi; - Decreto che stabilisce l'uniforme per i direttori generali dell'amministrazione finanziaria; - Decreto che regolamento l'istituzione e avviamento di una scuola nautica a Trapani; - Decreto che stabilisce un nuovo tipo di monete da coniare; - decreto che impedisce l'importazione di equini di razze estere; - Atti sovrani che aboliscono, per i detenuti delle valli di Trapani, Palermo, Messina, Siracusa, e per le provincie di Principato citra e ultra, 1° Calabria ultra, Capitanata e Basilicata, l'azione penale per i delitti comuni, condonando le relative pene correzionali, salvo alcuni casi; - Decreto di amnistia per i condannati nell'ambito della cosiddetta causa di Monteforte; - Decreto che destina degli osservatori per giudicare lo stato delle prigioni nei domini di qua del Faro; - Decreto che fissa le indennità di viaggio e sostituzione per i funzionari dell'amministrazione civile; - Decreto relativo ai calibri dell'artiglieria dell'armata di terra, fissando le dimensioni di bocche di fuoco e proiettili; - Decreto che stabilisce un locale a parte per la detenzione dei nobili per causa di obbligazioni civili e commerciali; - Decreti che aumenta il dazio su legna, carboni e pianoforti provenienti dall'estero; - Decreti sul majorasco del Principe di Capua; - Decreto di nomina dei commissari alla salute pubblica; - Decreto che fissa delle pene per violazioni delle leggi sanitarie; - Decreto che affida il litorale del Regno ad un cordone sanitario; - Decreto d'istituzione, presso il Ministro Segretario di Stato, di una Commissione sulla salute pubblica; - Decreto che istituisce un nuovo battaglione di zappatori minatori; - Decreto che abolisce la dotazione degli stivaletti agli agenti dei dazi indiretti in Sicilia; - Decreto sui giudicabili dalle Commissioni militari che si siano costituiti spontaneamente; - Decreto sulle querele di falso per le scritture private; - Decreto che fissa il nuovo distintivo da apporsi al bollo di garanzia per le manifatture estere in oro e argento; - Decreto che istituisce a Palermo di un istituto di incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture, nonché una società economica in ognuna delle altri valli siciliane; - Decreto che modifica la linea doganale al confine con lo Stato Pontificio; - Decreti che destinano un commissario e un segretario in Spagna, al seguito della principessa Maria Amalia, per le sue nozze con l'infante Sebastiano Gabriele.

sabato 23 marzo 2013

Ritenuta su' soldi e sulle pensioni (1831)

Si riporta di seguito la trascrizione integrale del decreto n° 104 dell'11 gennaio 1831, che, recante il titolo una nuova ritenuta su' soldi e sulle pensioni, e la diminuzione di metà del dazio sul macino e pubblicato sulla Collezione delle leggi e decreti reali, rientrava fra i principali provvedimenti (fra i quali la riduzione delle indennità delle funzioni connesse alle cariche e agli uffici della "pubblica amministrazione") adottati in quel periodo da Ferdinando II per arginare la crisi economica e finanziaria del Regno delle Due Sicilie.
...Fin da' primi momenti del nostro avvenimento al Trono Noi dichiarammo esservi nelle finanze delle piaghe profonde. Promettemmo di applicarci a curarle, e recare nel tempo stesso qualche alleviamento a' pubblici pesi. Le conseguenze fatali della straniera usurpazione, gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte de' nostri dominj al di qua del Faro. Questa preferenza era comandata dalla situazione in cui abbiamo trovato questa tesoreria generale, dal disquilibrio in cui trovavansi le sue risorse e le sue obbligazioni al cominciar del corrente anno. I nostri dominj di là del Faro, egualmente a Noi cari, hanno simultaneamente richiamata tutta la nostra attenzione. Il nostro amato real Fratello Luogotenente generale in Sicilia nel suo vicino arrivo in quella parte de' nostri dominj ci proporrà i mezzi più opportuni per renderne prospera l'amministrazione. Rivestito della nostra confidenza Egli seconderà con caldo e laborioso impegno le istruzioni che gli abbiamo date. Tranquilli in questo oggetto Noi abbiamo voluto conoscere in tutta la sua nudità lo stato di situazione della tesoreria generale di Napoli. Per quanto triste essa sia, non ne faremo un mistero. Questa leale franchezza sarà degna di Noi, sarà degna del popolo generoso di cui la divina Provvidenza ci ha confidato il governo. Il decreto de' 28 di maggio 1826 aveva fatto sperare uno stabile equilibrio tra le rendite ed i pesi ne' dominj al di qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le conseguenze degli avvenimenti del 1820 esisteva un deficit, che di anno in anno si aumentava per gl'interessi di cui era gravato. Sotto il titolo misterioso di debito galleggiante ammesso dalle nuove teorie di finanze, non lascia di essere un debito; e tanto più grave, tanto più molesto, perché non trova ne' fondi di ammortizzazione un perenne presidio, perché le sue scadenze non sempre possono differirsi. La somma ne ascende a ducati quattro milioni trecentoquarantacinquemila dugentocinquantuno e grana 50. Il primo passo indispensabile alla prosperità delle finanze è quello di estinguerlo a gradi. Posta così al nudo la cosa, il voto effettivo che esiste nello stato discusso da formarsi pel 1831, inclusa una parte del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato, è di ducati 1,128,176. Noi ne fummo profondamente rattristati, ma non disanimati. Confidando nel divino ajuto che abbiamo invocato al cominciar del nostro regno, e nell'amore del nostro popolo, Noi siamo sicuri che con ferma costanza godremo di un avvenire più lieto. Fedele alle nostre promesse di fare ogni personale sacrifizio, Noi abbiamo già conceduto un rilascio dalla nostra borsa privata di ducati 180,000. Altro ne facciamo dall'assegnamento della nostra real Casa di ducati 190,000. Conciliando il mantenimento ed il benessere di tutte le nostre attuali forze di terra e di mare, col perfetto ordine in cui sono stati rimessi i rami di marina e guerra, abbiamo ottenuto una diminuzione di ducati 340,000. La severa riforma fatta negli esiti de' diversi Ministeri ha prodotto una economia di ducati 531,667. Pareggiati in tal modo gl'introiti e le spese dello stato discussio pel 1831, rimanendovi una somma disponibile di ducati centotredicimila e cinquecento, Noi ci siamo proposti d'impiegarla al sollievo della parte più bisognosa del nostro popolo. Il dazio sul macino imposto col citato decreto de' 28 di maggio 1826 richiamava la nostra prima attenzione. Ma questa imposta ascendendo a ducati un milione dugentocinquantatremila, non avrebbe in tal modo ricevuto che un poco sensibile alleviamento. Non potendo chiedere né alla proprietà, né all'industria altri sacrifizj senza portar grave ferita a queste sorgenti della pubblica prosperità, ci siamo per necessità rivolti ad una nuova ritenuta sulle spese dette di materiale, ad una nuova ritenuta su' soldi e su' godenti le pensioni di grazia e di giustizia. Essendo questa classe particolarmente rivestita della nostra fiducia, godendo le preeminenze della pubblica considerazione, degli onori, delle beneficenze, e de' soldi che le danno più facili mezzi di sussistenza, Noi non faremo a questa classe il torto di crederla poco impegnata al pubblico bene. Questa nuova ritenuta non toccherà gl'impiegati ed i pensionisti che godono un appannaggio di ducati venticinque mensuali in sotto, crescerà con moderate proporzioni per le classi ascendenti, e se parrà grave per gl'impiegati e pensionisti che trovansi alle sommità, in risultato la somma che loro rimane non sarà certo inferiore agli antichi soldi, alle antiche pensioni della Monarchia delle Due Sicilie; ed allorché le vecchie costumanze di uno Stato possono utilmente rivivere, è prudente cosa il farlo, ed è indispensabile alla nostra posizione attuale. Riconosciuta la necessità di queste misure dopo maturamente esaminate nel nostro Consiglio ordinario di Stato, se n'è a Noi rassegnato il corrispondente progetto. Considerando che i soprassoldi, le gratificazioni, le indennità cumulate a' soldi sono un favore di eccezione, che per qualunque titolo conceduto non può essere continuato ne' gravissimi bisogni dello Stato; che debbono pur nondimeno esser conservati i soprassoldi militari destinati solo a distinguere il servizio attivo dal servizio sedentaneo, o di riforma, le indennità di alloggio de' militari medesimi, come del pari le semplici e necessarie indennità di scrittojo; Considerando che l'unione di diversi uffizj in una stessa persona non concede pe' regolamenti in vigore, se non che la scelta del soldo maggiore; e che avendo onorata origine da un attestato di nostra fiducia ne' talenti e nello zelo degl'impiegati, dà ad essi un titolo alla nostra sovrana considerazione negli ascensi; Considerando che gli attuali soldi, avendo ottenuto nella prosperità di cui lo Stato godeva prima delle fatali vicende del 1820, un considerabile aumento relativamente agli antichi soldi, possono, oltre alla ritenuta già esistente, soffrirne una nuova; Considerato che nelle nuove ritenute giovi esentarne gli averi cumulati non maggiori di ducati venticinque mensuali, convenga proporzionatamente tassar gli altri in modo che il peso maggiore ricada su di quelli che sono più elevati; Considerando essere opportuna una nuova ritenuta sulle spese di materiale; Considerando che le pensioni di giustizia possono esser tassate colla stessa proporzione de' soldi, e quelle di grazia possono soffrire un peso maggiore; Considerando che nell'alleviamento promesso a' nostri sudditi l'imposta sul macino richiama le nostre prime cure, essendo quella che grave è per sua natura alla classe più bisognosa e più povera; Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato delle finanze e degli affari interni; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. Art. 1. Sono abolite le cumulazioni tutte di soldi con soprassoldi, pensioni, ed altri averi per qualsiasi titolo conceduti, e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i ducati venticinque per mese, di modo che restino conservati per tutte le diverse spettanze i predetti ducati venticinque mensuali. Sono da questa disposizione eccettuati i soprassoldi ed indennità di alloggio e mobilio de' militari, del pari che le indennità di scrittojo; 2.I soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano ducati venticinque mensuali, saranno esenti dalla nuova ritenuta, a' termini dell'articolo 1, la quale per le classi ascendenti da ducati venticinque ed un grano verrà regolata giusta la seguente tariffa: - da mensuali ducati 25 ed 01 a ducati 50, al 2.50%; da mensuali ducati 50 ed 01 a ducati 100, al 5%; da ducati mensuali 100 ed 01 a ducati 150, al 7.50%; da ducati mensuali 150 ed 01 a ducati 200, al 10%; da ducati mensuali 200 ed 01 a ducati 300, al 15%; da ducati mensuali 300 ed 01 a ducati 400, al 20%; da ducati mensuali 400 ed 01 a ducati 500, al 25%; da ducati mensuali 500 ed 01 a ducati 700, al 30%; da ducati mensuali 700 ed 01 innanzi, al 40%. 3. Le ritenute sulle pensioni di grazia (osservate le prescrizioni dell'articolo 1) saranno fatte al doppio della tariffa contenuta nell'articolo precedente. 4. Sarà ritenuta una seconda decima sulle spese di materiale. 5. Il decimo che in atto si paga sulle pensioni e su' soldi, ed in generale sugli esiti tutti della tesoreria, continuerà a ritenersi. Le ritenute soprindicate sono state approssimativamente calcolate per ducati 474,032 i quali uniti a' ducati 113,500, avanzo precedente, formano la somma di duc. 587,532. 6. Il dazio sul macino imposto a' termini degli articoli 7 e 8, capitolo III del decreto de' 28 di maggio 1826, calcolato allora per ducati un milione trecentoventimila, ma che dà effettivamente ducati un milione dugentocinquantatremila, è diminuito per metà, seguendosi la ripartizione fattane in esecuzione del citato decreto. 7. Essendo l'importo della metà del dazio sul macino che si sopprime in ducati seicentoventiseimila novecentosessantotto sarà prelevata dalle economie che nel corso si eseguiranno da' nostri Ministri ne' rispettivi dipartimenti. 8.Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, e tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

mercoledì 10 marzo 2010

Atti principali del 1848

Si riporta di seguito l'elenco degli atti principali (leggi, decreti, proclami) del Regno delle Due Sicilie nel 1848, sotto Ferdinando II, così come desunti dalla Collezione delle leggi e decreti reali.

- Decreto che permette l'importazione dei fazzoletti Balanzor; - Atto sovrano che istituisce i Consultori straordinari; - Atto sovrano di grazia; - Legge sulla stampa; - Atto sovrano con il quale si promette la Costituzione, incaricando il Ministero di Stato di presentare il relativo progetto e dettandone i principi fondamentali; - Sovrana indulgenza ai condannati e imputati in materia politica; - Atto sovrano che proclama la Costituzione; - Atto sovrano d'indulto ai condannati; - Legge elettorale provvisoria; - Legge provvisoria per l'organizzazione della Guardia nazionale; - Decreto che prescrive la procedura per i ricorsi contro le deliberazioni delle giunte elettorali; - Decreto sulla legge elettorale provvisoria; - Decreto che permette l'esportazione del grano; - Decreto sulla pubblica istruzione; - Decreto sugli architetti giudiziari; - Decreti con i quali si scioglie la Guardia nazionale di Napoli e la si riorganizza; - Decreto che scioglie la Camera dei deputati; - Decreto che prescrive regole repressive contro l'affissione di manoscritti e stampe; - Proclama ai Napoletani; - Decreti per il ripristino della legge elettorale; - Decreto per la riconvocazione dei collegi elettorali; - Decreto che convoca le Camere legislative per il primo luglio; - Decreto che impone- Legge per l'osservanza del trattato di commercio e navigazione con il Belgio; - Discorso della Corona, nell'apertura delle Camere legislative; - Decreti per la nomina di Pari; - Decreti con i quali si accetta la rinuncia fatta da alcuni soggetti alla dignità di Pari; - Atto solenne col quale si protesta contro la deliberazione di Palermo dell'11 luglio; - Decreti di scioglimento della Guardia nazionale nelle provincie di Calabria citeriore e ulteriore I, di Abruzzo ulteriore II e di numerosi comuni; - Decreti di proroga al 30 novembre 1848 e all'1 febbraio 1849 della sessione delle Camere legislative; - Decreto che aggrega al Ministero dell'istruzione pubblica l'archivio generale del Regno e tutti gli stabilimenti di beneficenza; - Decreto che istituisce un ufficio di scrittore orientalista presso la Biblioteca reale Borbonica; - Decreto di convocazione per il 13 novembre dei collegi elettorali per l'elezione di deputati mancanti; - Decreto che provvede all'esecuzione di atti e sentenze relative al periodo dei disordini civili nei dominii di là dal Faro; - Decreto che prescrive il numero di due deputati da eleggersi nel distretto di Reggio; - Decreto che trasforma la scuola veterinaria in scuola di veterinaria e di agricoltura; - Decreto relativo alla requisizione di cavalli e muli per l'armata; - Decreto che eleva a prima classe la dogana di Gaeta.