CURRICULUM VITAE

GENITORI: Francesco I e Maria Isabella di Borbone-Spagna (1789-1848)

LUOGO E DATA DI NASCITA: Palermo, 12 gennaio 1810
LUOGO E DATA DI MORTE: Napoli, 22 maggio 1859

MATRIMONI:
I - 21 novembre 1832 con Maria Cristina di Savoia (1812-1836);
II - 9 gennaio 1837 con Maria Teresa d'Asburgo-Teschen (1816-1867).
FIGLI:
Francesco (1836-1894); - Luigi (1838-1886); - Alberto (1839-1844); - Alfonso (1841-1934);
- Maria Annunziata (1843-1871); - Maria Immacolata (1844-1899); - Gaetano (1846-1871); - Giuseppe (1849-1851); - Maria Pia (1849-1882);
- Vincenzo (1851-1854); - Pasquale (1852-1904); - Maria Luisa (1855-1874); - Gennaro (1857-1867).

PROCLAMAZIONE: Napoli, 8 novembre 1830.
DURATA DEL REGNO: 8 novembre 1830 - 22 maggio1859.
STEMMI CENSITI: 1838 A; 1838 B; 1843; 1852; SIGILLI CENSITI: 1843; 1858.

(*WORK IN PROGRESS)

*ATTI PRINCIPALI (Elenco):
1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845;
1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1853; 1854; 1855; 1856; 1857; 1858; 1859.

*MINISTRI SEGRETARI DI STATI E LUOGOTENENTI

ELENCO DEI TITOLI E RICONOSCIMENTI NOBILIARI CONCESSI

ELENCO dei PARI del REGNO delle DUE SICILIE

Gli atti indicizzati sono desunti dal progressivo spoglio della Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. I regesti sono pubblicati dal e sul blog Decretiamo, mentre sigilli, stemmi e documenti correlati sono censiti su Stemmi e Sigilli.

sabato 23 marzo 2013

Ritenuta su' soldi e sulle pensioni (1831)

Si riporta di seguito la trascrizione integrale del decreto n° 104 dell'11 gennaio 1831, che, recante il titolo una nuova ritenuta su' soldi e sulle pensioni, e la diminuzione di metà del dazio sul macino e pubblicato sulla Collezione delle leggi e decreti reali, rientrava fra i principali provvedimenti (fra i quali la riduzione delle indennità delle funzioni connesse alle cariche e agli uffici della "pubblica amministrazione") adottati in quel periodo da Ferdinando II per arginare la crisi economica e finanziaria del Regno delle Due Sicilie.
...Fin da' primi momenti del nostro avvenimento al Trono Noi dichiarammo esservi nelle finanze delle piaghe profonde. Promettemmo di applicarci a curarle, e recare nel tempo stesso qualche alleviamento a' pubblici pesi. Le conseguenze fatali della straniera usurpazione, gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte de' nostri dominj al di qua del Faro. Questa preferenza era comandata dalla situazione in cui abbiamo trovato questa tesoreria generale, dal disquilibrio in cui trovavansi le sue risorse e le sue obbligazioni al cominciar del corrente anno. I nostri dominj di là del Faro, egualmente a Noi cari, hanno simultaneamente richiamata tutta la nostra attenzione. Il nostro amato real Fratello Luogotenente generale in Sicilia nel suo vicino arrivo in quella parte de' nostri dominj ci proporrà i mezzi più opportuni per renderne prospera l'amministrazione. Rivestito della nostra confidenza Egli seconderà con caldo e laborioso impegno le istruzioni che gli abbiamo date. Tranquilli in questo oggetto Noi abbiamo voluto conoscere in tutta la sua nudità lo stato di situazione della tesoreria generale di Napoli. Per quanto triste essa sia, non ne faremo un mistero. Questa leale franchezza sarà degna di Noi, sarà degna del popolo generoso di cui la divina Provvidenza ci ha confidato il governo. Il decreto de' 28 di maggio 1826 aveva fatto sperare uno stabile equilibrio tra le rendite ed i pesi ne' dominj al di qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le conseguenze degli avvenimenti del 1820 esisteva un deficit, che di anno in anno si aumentava per gl'interessi di cui era gravato. Sotto il titolo misterioso di debito galleggiante ammesso dalle nuove teorie di finanze, non lascia di essere un debito; e tanto più grave, tanto più molesto, perché non trova ne' fondi di ammortizzazione un perenne presidio, perché le sue scadenze non sempre possono differirsi. La somma ne ascende a ducati quattro milioni trecentoquarantacinquemila dugentocinquantuno e grana 50. Il primo passo indispensabile alla prosperità delle finanze è quello di estinguerlo a gradi. Posta così al nudo la cosa, il voto effettivo che esiste nello stato discusso da formarsi pel 1831, inclusa una parte del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato, è di ducati 1,128,176. Noi ne fummo profondamente rattristati, ma non disanimati. Confidando nel divino ajuto che abbiamo invocato al cominciar del nostro regno, e nell'amore del nostro popolo, Noi siamo sicuri che con ferma costanza godremo di un avvenire più lieto. Fedele alle nostre promesse di fare ogni personale sacrifizio, Noi abbiamo già conceduto un rilascio dalla nostra borsa privata di ducati 180,000. Altro ne facciamo dall'assegnamento della nostra real Casa di ducati 190,000. Conciliando il mantenimento ed il benessere di tutte le nostre attuali forze di terra e di mare, col perfetto ordine in cui sono stati rimessi i rami di marina e guerra, abbiamo ottenuto una diminuzione di ducati 340,000. La severa riforma fatta negli esiti de' diversi Ministeri ha prodotto una economia di ducati 531,667. Pareggiati in tal modo gl'introiti e le spese dello stato discussio pel 1831, rimanendovi una somma disponibile di ducati centotredicimila e cinquecento, Noi ci siamo proposti d'impiegarla al sollievo della parte più bisognosa del nostro popolo. Il dazio sul macino imposto col citato decreto de' 28 di maggio 1826 richiamava la nostra prima attenzione. Ma questa imposta ascendendo a ducati un milione dugentocinquantatremila, non avrebbe in tal modo ricevuto che un poco sensibile alleviamento. Non potendo chiedere né alla proprietà, né all'industria altri sacrifizj senza portar grave ferita a queste sorgenti della pubblica prosperità, ci siamo per necessità rivolti ad una nuova ritenuta sulle spese dette di materiale, ad una nuova ritenuta su' soldi e su' godenti le pensioni di grazia e di giustizia. Essendo questa classe particolarmente rivestita della nostra fiducia, godendo le preeminenze della pubblica considerazione, degli onori, delle beneficenze, e de' soldi che le danno più facili mezzi di sussistenza, Noi non faremo a questa classe il torto di crederla poco impegnata al pubblico bene. Questa nuova ritenuta non toccherà gl'impiegati ed i pensionisti che godono un appannaggio di ducati venticinque mensuali in sotto, crescerà con moderate proporzioni per le classi ascendenti, e se parrà grave per gl'impiegati e pensionisti che trovansi alle sommità, in risultato la somma che loro rimane non sarà certo inferiore agli antichi soldi, alle antiche pensioni della Monarchia delle Due Sicilie; ed allorché le vecchie costumanze di uno Stato possono utilmente rivivere, è prudente cosa il farlo, ed è indispensabile alla nostra posizione attuale. Riconosciuta la necessità di queste misure dopo maturamente esaminate nel nostro Consiglio ordinario di Stato, se n'è a Noi rassegnato il corrispondente progetto. Considerando che i soprassoldi, le gratificazioni, le indennità cumulate a' soldi sono un favore di eccezione, che per qualunque titolo conceduto non può essere continuato ne' gravissimi bisogni dello Stato; che debbono pur nondimeno esser conservati i soprassoldi militari destinati solo a distinguere il servizio attivo dal servizio sedentaneo, o di riforma, le indennità di alloggio de' militari medesimi, come del pari le semplici e necessarie indennità di scrittojo; Considerando che l'unione di diversi uffizj in una stessa persona non concede pe' regolamenti in vigore, se non che la scelta del soldo maggiore; e che avendo onorata origine da un attestato di nostra fiducia ne' talenti e nello zelo degl'impiegati, dà ad essi un titolo alla nostra sovrana considerazione negli ascensi; Considerando che gli attuali soldi, avendo ottenuto nella prosperità di cui lo Stato godeva prima delle fatali vicende del 1820, un considerabile aumento relativamente agli antichi soldi, possono, oltre alla ritenuta già esistente, soffrirne una nuova; Considerato che nelle nuove ritenute giovi esentarne gli averi cumulati non maggiori di ducati venticinque mensuali, convenga proporzionatamente tassar gli altri in modo che il peso maggiore ricada su di quelli che sono più elevati; Considerando essere opportuna una nuova ritenuta sulle spese di materiale; Considerando che le pensioni di giustizia possono esser tassate colla stessa proporzione de' soldi, e quelle di grazia possono soffrire un peso maggiore; Considerando che nell'alleviamento promesso a' nostri sudditi l'imposta sul macino richiama le nostre prime cure, essendo quella che grave è per sua natura alla classe più bisognosa e più povera; Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato delle finanze e degli affari interni; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. Art. 1. Sono abolite le cumulazioni tutte di soldi con soprassoldi, pensioni, ed altri averi per qualsiasi titolo conceduti, e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i ducati venticinque per mese, di modo che restino conservati per tutte le diverse spettanze i predetti ducati venticinque mensuali. Sono da questa disposizione eccettuati i soprassoldi ed indennità di alloggio e mobilio de' militari, del pari che le indennità di scrittojo; 2.I soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano ducati venticinque mensuali, saranno esenti dalla nuova ritenuta, a' termini dell'articolo 1, la quale per le classi ascendenti da ducati venticinque ed un grano verrà regolata giusta la seguente tariffa: - da mensuali ducati 25 ed 01 a ducati 50, al 2.50%; da mensuali ducati 50 ed 01 a ducati 100, al 5%; da ducati mensuali 100 ed 01 a ducati 150, al 7.50%; da ducati mensuali 150 ed 01 a ducati 200, al 10%; da ducati mensuali 200 ed 01 a ducati 300, al 15%; da ducati mensuali 300 ed 01 a ducati 400, al 20%; da ducati mensuali 400 ed 01 a ducati 500, al 25%; da ducati mensuali 500 ed 01 a ducati 700, al 30%; da ducati mensuali 700 ed 01 innanzi, al 40%. 3. Le ritenute sulle pensioni di grazia (osservate le prescrizioni dell'articolo 1) saranno fatte al doppio della tariffa contenuta nell'articolo precedente. 4. Sarà ritenuta una seconda decima sulle spese di materiale. 5. Il decimo che in atto si paga sulle pensioni e su' soldi, ed in generale sugli esiti tutti della tesoreria, continuerà a ritenersi. Le ritenute soprindicate sono state approssimativamente calcolate per ducati 474,032 i quali uniti a' ducati 113,500, avanzo precedente, formano la somma di duc. 587,532. 6. Il dazio sul macino imposto a' termini degli articoli 7 e 8, capitolo III del decreto de' 28 di maggio 1826, calcolato allora per ducati un milione trecentoventimila, ma che dà effettivamente ducati un milione dugentocinquantatremila, è diminuito per metà, seguendosi la ripartizione fattane in esecuzione del citato decreto. 7. Essendo l'importo della metà del dazio sul macino che si sopprime in ducati seicentoventiseimila novecentosessantotto sarà prelevata dalle economie che nel corso si eseguiranno da' nostri Ministri ne' rispettivi dipartimenti. 8.Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, e tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

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